"... ottenere con tutte le iniziative possibili la giustizia dovuta..."
(Statuto della Associazione, art. 3)
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Statuto della associazioneART. 1
Oggi, 1 giugno 1981, in Bologna, è stata costituita l'Associazione fra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 Agosto 1980 che assume la forma e la sostanza di una Associazione privata.
ART. 2
E' stato stabilito di assumere la seguente denominazione: " ASSOCIAZIONE TRA I FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA DEL 2 AGOSTO 1980 ".
ART. 3
L'Associazione si prefigge lo scopo di: " ottenere con tutte le iniziative possibili la giustizia dovuta ".
ART. 4
L'Associazione non ha alcun scopo di lucro.
L'Associazione trae i mezzi finanziari per il suo mantenimento da elargizioni degli associati e da sovvenzioni di Enti pubblici e privati.
ART. 5
L'Associazione ha sede in Bologna, via Polese n.22, tel. 051/253925
ART. 6
Gli organi della Associazione sono:
1) L'Assemblea degli associati.
2) Il Consiglio direttivo
3) Il Collegio dei Sindaci.
* L'Assemblea si riunisce di norma una volta all'anno, il 2 Agosto, ed è convocata dal Consiglio direttivo ogni qualvolta lo ritiene opportuno.
* Nomina il Consiglio direttivo ed il Collegio dei Sindaci.
* Il Consiglio direttivo sarà composto da un numero di 21 membri.
Nelle elezioni si terrà conto della dislocazione territoriale degli associati.
Il Consiglio direttivo resta in carica un anno ed è rieleggibile.
Elegge al suo interno il Presidente, i Vice Presidenti, l'Amministratore.
* Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri di cui uno Presidente.
Resta in carica un anno ed è rieleggibile.
ART. 7
Per assumere la qualifica di associato occorre aver sottoscritto la scheda di adesione all'Associazione ed essere familiari delle vittime con uno dei seguenti gradi di parentela:
* per i deceduti: coniugi, genitori, figli, fratelli o sorelle;
* per i feriti: i feriti stessi o chi per loro se minorenni.
ART. 8
Tenuto conto delle svariatissime residenze degli associati, le delibere delle assemblee dei suddetti e quelle del Consiglio direttivo saranno prese a maggioranza degli intervenuti a tali assemblee.
Gli associati che non potranno partecipare alle assemblee potranno essere rappresentati da altri associati mediante delega.
Tutte le iniziative da prendere saranno discusse dal Consiglio direttivo.
ART. 9
L'appartenenza alla Associazione non obbliga e non lega in alcun modo le azioni dell'associato nel perseguimento, per proprio conto, dell'obiettivo previsto dall'art. 3.
ART. 10
Gli associati verranno informati, mediante lettera, delle iniziative che di volta in volta verranno prese, affinchè vi possano partecipare.
Anche dall'unione, dalla perseveranza e dalla incisività della azioni che l'Associazione riuscirà sviluppare, dipenderà il pieno raggiungimento dello scopo che ci siamo prefissi.
L'Associazione terrà informati gli associati dei risultati che di mano in mano saranno ottenuti.
ART. 11
Per quanto previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia di associazioni.
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L'art.6 è stato modificato per l'integrazione della nomina del Collegio dei sindaci. E' stato approvato con voto unanime dalla Assemblea dei familiari nella seduta plenaria del 2 Agosto 1991
Bologna, 2 agosto 1991
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